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Contenuto archiviato il 2023-03-27

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Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Australia

 
Questo Accordo di cooperazione definisce un contesto formale mediante il quale si possono condurre attività di cooperazione tra la Comunità europea e l'Australia nel campo scientifico e tecnologico. In precedenza, la cooperazione avveniva conformemente all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato dal governo australiano e dalla Commissione europea nel novembre 1986. Secondo tale Accordo, venivano prese misure che favorivano lo scambio reciproco delle informazioni derivanti dalla ricerca in settori specifici.
Promuovere e agevolare la cooperazione tra la Comunità europea e l'Australia nelle aree d'interesse comune ove le Parti siano impegnate in attività di ricerca e sviluppo per il progresso della scienza e della tecnologia.
Nessun dettaglio disponibile per questa sezione.
L'Accordo è stato ratificato dalla Comunità europea e dall'Australia nel corso dell'estate 1994. gestito da un Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia (CMCST) composto dai rappresentanti della Commissione europea e dell'Australia. Gli incontri del CMCST si tengono alternativamente nella Comunità europea e in Australia a scadenze concordate reciprocamente (generalmente una volta all'anno).

Secondo l'Accordo, la cooperazione è limitata allo svolgimento di attività nelle seguenti aree:

- biotecnologia;
- ricerca medica e sulla salute;
- scienza e tecnologia marina;
- ambiente;
- tecnologie dell'informazione;
tecnologie di comunicazione.

Le attività di cooperazione potranno includere:

- la partecipazione di persone fisiche e giuridiche, istituti di ricerca ed altri enti (incluse le Parti stesse) ai progetti di ricerca effettuati dalla Comunità o dall'Australia;
- la condivisione delle strutture di ricerca;
- le visite e gli scambi di addetti alla ricerca, ingegneri, tecnici e altro personale competente ai fini di una sua partecipazione a seminari, simposi e corsi pratici;
- lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi, le normative e i programmi che rientrano nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo;
- altre attività che possano essere raccomandate dal summenzionato Comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia, secondo le politiche ed i programmi delle due Parti.

Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle politiche e ai programmi della Comunità europea e dell'Australia.

Nell'ambito del presente Accordo, i progetti comuni di ricerca saranno attuati solo dopo l'approvazione di un "Piano congiunto di gestione tecnologica" (PCGT). Si tratta di un contratto specifico, da stipulare tra i partecipanti di un progetto di ricerca, che ne definisce i rispettivi diritti e le responsabilità. Il PCGT riguarda inoltre tematiche relative ai diritti di proprietà intellettuale, che prendono in esame aspetti quali: proprietà, protezione, diritti dell'utilizzatore ai fini della ricerca e dello sviluppo, valorizzazione e divulgazione dei risultati, accordi per la pubblicazione congiunta, diritti e obblighi dei ricercatori visitanti e procedure di risoluzione delle controversie.
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