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Contenuto archiviato il 2022-12-02

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La Commissione cerca di ridurre l'inquinamento causato dalle centrali elettriche e dagli stabilimenti industriali

I limiti delle emissioni di diossido di zolfo, ossido di azoto e polvere dei grandi impianti di combustione (GIC) saranno dimezzati con l'adozione della nuova proposta della Commissione. La proposta di emendamento della direttiva 88/609/CEE dovrebbe estenderebbe inoltre la leg...

I limiti delle emissioni di diossido di zolfo, ossido di azoto e polvere dei grandi impianti di combustione (GIC) saranno dimezzati con l'adozione della nuova proposta della Commissione. La proposta di emendamento della direttiva 88/609/CEE dovrebbe estenderebbe inoltre la legislazione alle turbine a gas, oltre che alle grandi caldaie contemplate nella direttiva presente. Una volta adottati, i nuovi limiti si applicheranno a tutti i nuovi impianti entrati in servizio dopo il 2000. Queste nuove disposizioni sono un elemento importante di un complesso di iniziative comunitarie volte ad ottenere un'aria più pulita ed a contribuire alla protezione dell'ecosistema contro l'acidificazione. La proposte è considerata inoltre un aspetto importante della strategia comunitaria contro il cambiamento climatico, grazie alla riduzione indiretta delle emissioni di diossido di carbonio tramite la cogenerazione di calore e di energia e la promozione dell'uso della biomassa vegetale per la produzione energetica. L'allargamento del raggio d'azione della direttiva alle turbine a gas risponde al rapido sviluppo del loro uso per la produzione di elettricità. La nuova proposta limita i valori delle emissioni di ossido di azoto di tali impianti. Saranno aggiornate le disposizioni tecniche esistenti nell'attuale legislazione, segnatamente le disposizioni relative alla sorveglianza delle emissioni ed al rispetto dei valori limite. Si prevede anche di migliorare i dati raccolti ai fini dell'inventario annuale delle emissioni inquinanti delle GIC, che potrebbero rivelarsi una base importante per le azioni future. I costi supplementari indotti da tali disposizioni dovrebbero essere inferiori a 2.000 MECU nel decennio seguente la loro entrata in vigore.