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Protezione delle invenzioni biotecnologiche

La legislazione comunitaria in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche, adottata di recente, entrerà in vigore negli Stati membri entro il 30 luglio 2000. Verranno così armonizzate le normative nazionali in materia di brevetto delle invenzioni biotecnologiche al...

La legislazione comunitaria in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche, adottata di recente, entrerà in vigore negli Stati membri entro il 30 luglio 2000. Verranno così armonizzate le normative nazionali in materia di brevetto delle invenzioni biotecnologiche al fine di garantire il funzionamento regolare del mercato interno e allo stesso tempo conservare e stimolare gli investimenti nel settore delle biotecnologie. La nuova direttiva (98/44/CE) ha una portata limitata e non contempla le specie animali e vegetali né i loro processi biologici di produzione, in quanto essenzialmente non si tratta di processi biotecnologici. Determinati processi, inoltre, potrebbero non essere brevettati per ragioni etiche quali la clonazione di esseri umani o gli interventi sulla linea germinale umana, così come non lo è l'uso di embrioni umani a fini industriali o commerciali. Questo è valido anche per quei processi che modificano l'identità genetica degli animali e che, con ogni probabilità, provocano sofferenze senza apportare importanti vantaggi dal punto di vista medico. Una disposizione della direttiva in merito a una licenza incrociata obbligatoria consentirà ai genetisti o ai detentori di brevetti di acquistare o utilizzare una varietà vegetale già protetta da brevetto. I candidati devono tuttavia dimostrare non solo di aver richiesto senza successo al detentore del brevetto di poter ottenere una licenza contrattuale, ma anche che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un importante progresso tecnico di notevole interesse economico rispetto all'invenzione dichiarata nel brevetto. Qualora l'invenzione comporti materiale biologico non disponibile al pubblico e impossibile da descrivere in un modo tale da evitarne la riproduzione, la legislazione prevede deroghe alle descrizioni richieste nel modulo di richiesta del brevetto. Verranno seguiti da vicino gli sviluppi legislativi in questo campo e la Commissione riferirà regolarmente sulla compatibilità con la presente direttiva e con gli sviluppi del diritto internazionale, sulle conseguenza della mancanza di informazioni pubbliche sulle richieste di brevetti potenziali, nonché sugli sviluppi e sulle conseguenze della normativa sui brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica.

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