Direttiva per prevenire disastri chimici
Il 3 febbraio 1999 le obbligazioni contenute nella direttiva del Consiglio europeo 96/82/CE in materia di controllo dei principali pericoli di incidenti la "direttiva Seveso II" sono diventate vincolanti per l'industria e gli enti pubblici degli Stati membri della Comunità europea. Essa sostituisce la direttiva Seveso originale e comprende revisioni ed ampliamenti degli obiettivi e dei requisiti relativi ai sistemi di gestione della sicurezza, alla pianificazione delle emergenze e del territorio, nonché come sussidio ai provvedimenti per ispezioni da effettuarsi da parte degli Stati membri. La direttiva Seveso II mira a prevenire i principali pericoli di incidenti che coinvolgono sostanze pericolose e a limitare le conseguenze di tali incidenti (sia per l'uomo che per l'ambiente), qualora si verifichino. La direttiva riguarda sia le attività industriali che lo stoccaggio di prodotti chimici e, in pratica, prevede tre livelli di controllo: - un'azienda che detiene una quantità di sostanze pericolose inferiore ai livelli più basso della soglia fissata dalla direttiva non è coperto dalla legislazione. Tuttavia, tale azienda sarà controllata secondo provvedimenti generali in materia di sicurezza, salute e ambiente previsti da altre legislazioni non specifiche per i pericoli di incidenti maggiori; - un'azienda che detiene una maggiore quantità di sostanze pericolose, superiore alla soglia più bassa prevista dalla direttiva, sarà coperta dal gradino di requisiti più bassi; - un'azienda che detiene quantità ancora maggiori di sostanze pericolose, al di sopra della soglia superiore prevista dalla direttiva, sarà coperta da tutti i requisiti fissati nella direttiva. Tuttavia, sono escluse alcune aree, quali la sicurezza nucleare, il trasporto di sostanze pericolose, lo stoccaggio intermedio temporaneo al di fuori degli stabilimenti ed il trasporto di sostanze pericolose in tubazioni. Tutti gli operatori degli stabilimenti rientranti nell'obiettivo della direttiva devono inviare una notifica alle autorità competenti e formulare una politica per la prevenzione degli incidenti. In oltre, gli operatori di stabilimenti di gradino superiore dovranno dare vita ad un rapporto di sicurezza, ad un sistema di gestione della sicurezza e ad un piano di emergenza. La direttiva Seveso II da' anche maggiori diritti al pubblico, in termini di consultazioni ed accesso alle informazioni. Un forum del Comitato delle autorità competenti si riunisce al fine di garantire che la direttiva venga attuata con coerenza e venga applicata in modo costante. Il comitato delle autorità competenti lavorerà al fine di consentire la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea. I documenti di orientamento sono disponibili presso il Major Accidents Hazards Bureau per aiutare gli Stati membri nell'interpretazione di alcuni provvedimenti della direttiva Seveso II. Mentre detti documenti non hanno valore legale, la Commissione sottolinea che forniscono una guida importante agli operatori industriali e alle autorità, tenendo conto che rappresentano il parere unanime di tutti gli Stati membri.