La Commissione propone una soglia de minimis e norme di etichettatura per gli OGM
Il comitato permanente per i prodotti alimentari ha espresso opinione favorevole su due progetti di regolamenti della Commissione riguardanti l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM). Tali misure potrebbero rafforzare la certezza giuridica sia per gli operatori che per i consumatori, sostiene la Commissione, innanzitutto introducendo una soglia de minimis di etichettatura pari all'1 per cento degli ingredienti considerati singolarmente e, secondariamente, sottoponendo i prodotti alimentari contenenti additivi ed aromatizzanti derivati dagli OGM alle stesse norme di etichettatura previste nel regolamento sui prodotti alimentari nuovi. Tali progetti di misure non intendono tuttavia stabilire delle norme per l'impiego di etichettature del tipo "privo di OGM". L'imposizione di una tale soglia ha lo scopo di risolvere il problema che si pone agli operatori che devono evitare gli OGM, ma che trovano ancora una piccola percentuale di materiale proveniente dagli OGM nei propri prodotti per contaminazione accidentale. La soglia proposta è applicabile solo a materiale già autorizzato per il consumo umano nell'Unione europea e potrà essere applicata soltanto se e fintantoché gli operatori potranno soddisfare le seguenti condizioni: - l'origine del materiale geneticamente modificato deve essere accidentale. Ciò significa che gli operatori dovranno dimostrare di aver evitato l'uso degli OGM come risorsa di produzione; - la quantità di materiale GM accidentalmente presente non può essere superiore all'1 per cento di ciascun ingrediente considerato singolarmente. La proposta della Commissione relativa ai progetti di norme di etichettatura per i prodotti alimentari contenenti additivi e aromatizzanti derivati dagli OGM è stata accolta favorevolmente in molti ambienti, dal momento che, finora, tali prodotti non sono stati oggetto di norme di etichettatura. La proposta è finalizzata a garantire che gli alimenti contenenti additivi o aromatizzanti derivati dagli OGM siano etichettati analogamente a quelli contenenti altri ingredienti geneticamente modificati. Ad esempio: - quando gli additivi o gli aromatizzanti sono, contengono o consistono in OGM; - quando suscitano un particolare problema di sicurezza (p. es. allergie) o di carattere etico; - quando non sono equivalenti ai corrispondenti prodotti fabbricati in maniera convenzionale (ad esempio nel caso in cui contengano proteine o DNA derivanti da modificazione genetica). La Commissione prevede di poter adottare tali misure entro il nuovo anno.