Programma (CEE) di progetti di dimostrazione relativi allo sfruttamento di fonti energetiche alternative, al risparmio energetico ed alla sostituzione degli idrocarburi, 1983-1985
Parte del primo Programma quadro (1984-1987), sottosettore 5.3.: "Energie non nucleari", questo secondo programma integra il programma di R&S della Comunità nel settore dell'energia non nucleare.
Lo stadio di dimostrazione di un progetto, come risulta dal programma, serve da collegamento tra lo stadio iniziale di R&S ed il successivo stadio di investimento.
I progetti dimostrativi concernenti la liquefazione e la gassificazione dei combustibili solidi (LIGASF C) sono stati trattati a parte nel regolamento del Consiglio (CEE) N°. 1971/83 (Gazzetta Ufficiale N° L 195 del 19.7.1983) a causa delle differenze tecniche.
Il regolamento relativo al presente programma sostituisce i regolamenti (CEE) Nn. 1302/78, 1303/78, 725/79, 726/79, 727/79, 728/79 e 729/79.
fornire un sostegno finanziario a progetti dimostrativi innovativi e rischiosi volti a migliorare l'efficacia e la conservazione dell'energia, a sostituire gli idrocarburi con altre fonti energetiche non rinnovabili ed a sviluppare fonti di energia rinnovabile alternative ai fini di uno sfruttamento commerciale, dello sviluppo dei mercati di esportazione e della riduzione delle importazioni di energia.
Tre settori d'applicazione:
- sfruttamento di fonti energetiche alternative:
. energia geotermica:
sfruttamento dell'energia estratta dal sottosuolo a seguito di trivellazioni sotto forma di calore;
. energia solare:
messa a disposizione dell'energia solare per scopi termici tramite tecnologie o processi attivi o passivi o tramite processi fotovoltaici;
. biomassa:
uso di qualsiasi forma di rifiuto vegetale o animale, ad eccezione dei rifiuti industriali ed urbani;
. energia eolica ed oceanica:
uso del vento come fonte energetica per la produzione centralizzata di energia elettrica per l'alimentazione delle reti e per l'applicazione decentrata per l'erogazione diretta di energia agli utenti ed uso dell'energia meccanica generata dalle onde e dalle maree nonché dell'energia termica dell'oceano per la produzione di energia elettrica;
. energia idroelettrica:
sfruttamento delle risorse idroelettriche di scarsa potenza e, generalmente, con piccoli dislivelli, per la produzione dio energia elettrica;
- risparmio energetico:
. dimostrazioni di risparmio energetico in edifici, industria, agricoltura, industria dell'energia e trasporti;
- sostituzione degli idrocarburi:
. uso di fonti energetiche non rinnovabili in sostituzione di idrocarburi in forma liquida o gassosa, sulla base di progetti dimostrativi concernenti la trasmissione, la distribuzione e l'accumulazione di energia elettrica e di calore, nonché di combustibili solidi.
La Commissione ha il compito di decidere o di respingere l'erogazione del sostegno ai progetti, previa consultazione del Comitato consultivo per la gestione dei progetti dimostrativi, formato da rappresentanti degli Stati membri. E' esaminato ogni progetto presentato a seguito di un invito.
Il sostegno finanziario concesso dalla Comunità a un progetto o ad uno studio di fattibilità non supera il 49% dei costi imputabili. La metà del finanziamento deve essere restituita a certe condizioni.
La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo relazioni periodiche sull'applicazione del regolamento relativo al programma.
Lo stadio di dimostrazione di un progetto, come risulta dal programma, serve da collegamento tra lo stadio iniziale di R&S ed il successivo stadio di investimento.
I progetti dimostrativi concernenti la liquefazione e la gassificazione dei combustibili solidi (LIGASF C) sono stati trattati a parte nel regolamento del Consiglio (CEE) N°. 1971/83 (Gazzetta Ufficiale N° L 195 del 19.7.1983) a causa delle differenze tecniche.
Il regolamento relativo al presente programma sostituisce i regolamenti (CEE) Nn. 1302/78, 1303/78, 725/79, 726/79, 727/79, 728/79 e 729/79.
fornire un sostegno finanziario a progetti dimostrativi innovativi e rischiosi volti a migliorare l'efficacia e la conservazione dell'energia, a sostituire gli idrocarburi con altre fonti energetiche non rinnovabili ed a sviluppare fonti di energia rinnovabile alternative ai fini di uno sfruttamento commerciale, dello sviluppo dei mercati di esportazione e della riduzione delle importazioni di energia.
Tre settori d'applicazione:
- sfruttamento di fonti energetiche alternative:
. energia geotermica:
sfruttamento dell'energia estratta dal sottosuolo a seguito di trivellazioni sotto forma di calore;
. energia solare:
messa a disposizione dell'energia solare per scopi termici tramite tecnologie o processi attivi o passivi o tramite processi fotovoltaici;
. biomassa:
uso di qualsiasi forma di rifiuto vegetale o animale, ad eccezione dei rifiuti industriali ed urbani;
. energia eolica ed oceanica:
uso del vento come fonte energetica per la produzione centralizzata di energia elettrica per l'alimentazione delle reti e per l'applicazione decentrata per l'erogazione diretta di energia agli utenti ed uso dell'energia meccanica generata dalle onde e dalle maree nonché dell'energia termica dell'oceano per la produzione di energia elettrica;
. energia idroelettrica:
sfruttamento delle risorse idroelettriche di scarsa potenza e, generalmente, con piccoli dislivelli, per la produzione dio energia elettrica;
- risparmio energetico:
. dimostrazioni di risparmio energetico in edifici, industria, agricoltura, industria dell'energia e trasporti;
- sostituzione degli idrocarburi:
. uso di fonti energetiche non rinnovabili in sostituzione di idrocarburi in forma liquida o gassosa, sulla base di progetti dimostrativi concernenti la trasmissione, la distribuzione e l'accumulazione di energia elettrica e di calore, nonché di combustibili solidi.
La Commissione ha il compito di decidere o di respingere l'erogazione del sostegno ai progetti, previa consultazione del Comitato consultivo per la gestione dei progetti dimostrativi, formato da rappresentanti degli Stati membri. E' esaminato ogni progetto presentato a seguito di un invito.
Il sostegno finanziario concesso dalla Comunità a un progetto o ad uno studio di fattibilità non supera il 49% dei costi imputabili. La metà del finanziamento deve essere restituita a certe condizioni.
La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo relazioni periodiche sull'applicazione del regolamento relativo al programma.