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Contenuto archiviato il 2023-03-27

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Iniziativa comunitaria (CEE) concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione (STRIDE) (1990-1993)

 
L'ammontare dei fondi messi a disposizione delle azioni strutturali della Comunità per il periodo 1989-1993 è superiore ai 60 miliardi di ECU, grazie ai tre principali Fondi europei (FESR, FSE, FEOGA-orientamento). La parte più consistente di queste risorse è destinata ai quadri comunitari di sostegno (QCS), accordi pluriennali siglati tra gli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee in base ai quali possono essere attuati programmi operativi. Un contributo supplementare di 5,5 miliardi di ECU è stato riservato alle iniziative comunitarie e un altro di 300 milioni di ECU a progetti pilota.

Nel corso della riunione del 25 luglio 1990 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di intraprendere, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4254/88, un'iniziativa comunitaria, denominata STRIDE, concernente la ristrutturazione dei Fondi strutturali. STRIDE completa le altre iniziative comunitarie in materia di ricerca e sviluppo, in particolar modo quelle previste dai quadri comunitari di sostegno, il programma quadro comunitario di RST, nonché i programmi SPRINT (programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie) e COMETT (programma d'azione comunitario per l'istruzione e la formazione nel campo delle tecnologie).

STRIDE è un'iniziativa volta al miglioramento del potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione; il suo obiettivo è di far sì che le politiche comunitarie di RST contribuiscano sempre più al conseguimento di una maggiore coesione economica e sociale all'interno della Comunità europea. STRIDE intende garantire una migliore distribuzione regionale del potenziale di ricerca aiutando le autorità pubbliche delle regioni meno sviluppate a valutare le esigenze di tipo tecnologico nell'ambito dei loro programmi di sviluppo, a individuare le capacità e il potenziale locale e a investire nella creazione di strutture a lungo termine per la ricerca, la tecnologia e l'innovazione in alcuni settori specifici. STRIDE deve servire a rafforzare la partecipazione dei centri di ricerca e delle aziende che operano nelle regioni dell'obiettivo 1 ai programmi di ricerca promossi dalla Comunità europea, come pure ad altri programmi internazionali; gli strumenti a tal fine saranno una politica di sensibilizzazione, lo svolgimento dei necessari lavori preparatori e il rafforzamento della rete di cooperazione all'interno della Comunità europea.
Rafforzare il potenziale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione delle regioni meno progredite che, in tal modo, dovrebbero essere maggiormente in grado di attirare o di mantenere, nei vari settori produttivi, attività tecnologicamente avanzate e personale altamente qualificato; sostenere inoltre le regioni gravemente colpite da declino industriale stimolando i processi innovativi onde diversificare l'economia locale.
Tre categorie di misure:

- rafforzare il potenziale di ricerca nelle regioni meno progredite (obiettivo 1):
creare oppure rafforzare il potenziale di ricerca in un numero limitato di settori a favore di un gruppo ristretto di centri che includa anche le università, secondo modalità che devono essere stabilite di comune accordo dallo Stato membro e dalla Comunità europea. Si intende privilegiare la ricerca non competitiva in quei campi che consentono di valorizzare il potenziale economico della regione. inoltre possibile prevedere attività di ricerca in relazione al patrimonio delle risorse naturali e alle condizioni ambientali specifiche della regione o delle regioni geografiche limitrofe. STRIDE servirà quindi a finanziare:
. analisi volte a stabilire in che misura le attività di RST possano soddisfare le specifiche esigenze di sviluppo delle regioni svantaggiate; occorre inoltre determinare il potenziale, in termini di RST, dei centri di ricerca per poter individuare le zone prioritarie dal punto di vista tecnologico e accertare le capacità e il rendimento dei centri designati;
. le attrezzature, che comprendono investimenti immateriali quali per esempio l'acquisto di brevetti e, qualora il loro finanziamento non sia previsto, le infrastrutture di base per parchi scientifici e tecnologici (vengono considerate solo le infrastrutture RST); la creazione e il potenziamento di centri RST e altri istituti, o il rinnovamento di quelli esistenti; la creazione e il miglioramento dei laboratori di ricerca che costituiscono parte integrante dell'istruzione tecnica e dei centri scientifici o delle piccole e medie imprese;
. costi operativi supplementari che derivano dal trasferimento di attività RST e di personale di ricerca provenienti da regioni più fiorenti oppure dal rientro in una regione dell'obiettivo 1 del personale di ricerca espatriato in un paese terzo;

-promuovere la partecipazione ai programmi e alle reti di ricerca nell'ambito comunitario e internazionale:
. azioni di informazione, destinate ai centri di ricerca nonché alle università e alle aziende, sui programmi e sulle reti di ricerca comunitari e di altro tipo. Occorre privilegiare l'utilizzo delle strutture esistenti, come i centri Euro Info, gli UETP del programma COMETT e il servizio d'informazione CORDIS del programma VALUE;
. sostegno ai lavori preparatori necessari per partecipare alla cooperazione internazionale nel campo della ricerca;
. attività pilota e a carattere dimostrativo sulle applicazioni tecnologiche offerte dai programmi di ricerca comunitari e di altro tipo;
. accordi di gemellaggio con istituti di ricerca situati al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1, tenendo conto dell'aiuto fornito nell'ambito del programma SCIENCE;

- nelle regioni dell'obiettivo 1 e, in misura minore, nelle regioni gravemente colpite da declino industriale (obiettivo 2), occorre promuovere i contatti tra i centri di ricerca e l'industria, finanziando le seguenti misure:
. la creazione e il funzionamento di consorzi e di altri organismi volti a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'istruzione e di ricerca, nonché tra questi e le imprese. In alcuni casi il ruolo dei consorzi regionali università-imprese per la formazione istituiti dal programma COMETT potrebbe essere ampliato sino a includere tali attività;
. per le sole regioni dell'obiettivo 1, regimi di aiuto a favore di progetti comuni di ricerca realizzati da più aziende per l'acquisto di attrezzature e di know-how; progetti di ricerca già approvati intrapresi da piccole e medie imprese; perizie per la valutazione tecnica e finanziaria dei programmi di ricerca oppure attività di promozione dell'innovazione, a complemento delle misure previste dal programma VALUE;
. la creazione, nelle sole regioni dell'obiettivo 1, e il potenziamento, nelle regioni degli obiettivi 1 e 2, dei servizi e delle attrezzature necessari al trasferimento di tecnologia e all'innovazione, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo regionale, purché queste iniziative vengano realizzate in collaborazione con il settore produttivo; attrezzature di ricerca; costi operativi dei gruppi di ricercatori per il trasferimento di tecnologia e l'assistenza alle imprese; attività promozionali rivolte agli operatori economici regionali e locali, che possono includere anche campagne d'informazione;
. il potenziamento delle reti di cooperazione interregionale create dalla Comunità, in particolare nel campo dell'innovazione (SPRINT), mediante il finanziamento delle attrezzature che non possono beneficiare dei contributi di altri programmi comunitari;
. la formazione professionale richiesta dal settore produttivo: si tratta di formare il personale necessario quali tecnici, ingegneri, ricercatori ed esperti; di consentire l'introduzione dei processi innovativi; di impartire la formazione necessaria in materia di gestione di RST e di trasferimenti di tecnologia;
. il distaccamento, per brevi periodi e a scopi formativi, del personale dei centri di ricerca e delle aziende situate nelle regioni beneficiarie, presso enti che forniscono servizi in materia di trasferimento di tecnologia e che si trovano in altre regioni della Comunità o in paesi terzi (tenendo conto dei contributi concessi da altri programmi quali per esempio COMETT).
La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

Il sostegno comunitario, sotto forma di prestiti e aiuti non rimborsabili, può essere concesso a favore di misure e in zone che rispettino gli orientamenti previsti dai programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a definire nel quadro del programma. A tal fine gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte particolareggiate di programmi operativi, oppure modifiche di un programma operativo esistente o proposto che faccia riferimento ai quadri comunitari di sostegno, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei citati orientamenti (Gazzetta ufficiale n. C 196 del 4 agosto 1990).

Per i programmi STRIDE è previsto un finanziamento congiunto dello Stato membro e della Comunità. Nelle zone beneficiarie dell'iniziativa STRIDE, il contributo complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) è stimato, per il periodo 1990-1993, a 400 milioni di ECU. Si potranno inoltre prevedere prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della CECA.

Nello stabilire l'importo del contributo del bilancio comunitario ai singoli programmi operativi, si terrà conto delle differenze regionali per quanto concerne la distribuzione delle attività di RST e la qualità del programma operativo. La percentuale del contributo viene decisa in conformità delle disposizioni dettate dai regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali e tenendo conto delle possibilità finanziarie delle autorità nazionali e regionali interessate.

Sono state prese in considerazione soltanto proposte inviate entro la fine di gennaio 1991. Tuttavia, dopo l'adozione di un programma operativo, i singoli progetti che possono essere incorporati nel programma già avviato, possono essere ancora inviati dopo tale termine alle autorità responsabili (preferibilmente alle autorità regionali o locali).

Durante il terzo anno di attuazione dovrà essere effettuata una valutazione dei risultati di STRIDE evidenziandone il contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale.