Aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione
È in vigore la direttiva sul commercio elettronico che mira a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno. Tale direttiva, che ha visto la luce quale proposta della Commissione, è stata approvata l'8 giugno scorso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa interessa lo stabilimento dei prestatori di servizi, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri. Gli Stati membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro e sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi residenti nel loro territorio rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro. La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri provvedano affinché il prestatore di servizi renda disponibili alcune informazioni, quali il nome e l'indirizzo, i requisiti di autorizzazione o regolamentari, nonché i codici fiscali laddove necessario. Gli Stati membri devono altresì garantire che il loro ordinamento giuridico renda possibile la stipula dei contratti per via elettronica. In futuro gli ordini inoltrati per via elettronica devono essere confermati, mediante gli stessi strumenti tecnologici, dal destinatario. L'ordine si considera pervenuto quando le parti destinatarie hanno la possibilità di accedervi. La Commissione e gli Stati membri incoraggeranno l'elaborazione, da parte di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario. In caso di dissenso tra prestatore e destinatario del servizio, gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione non ostacoli l'uso degli strumenti di composizione extragiudiziale. I ricorsi giurisdizionali devono consentire di prendere rapidi provvedimenti volti a porre fine alle violazioni. Le sanzioni verranno comminate dagli Stati membri e saranno effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione esaminerà l'applicazione della direttiva ogni due anni e suggerirà, all'occorrenza, proposte per adeguarla all'evoluzione giuridica, tecnica ed economica dei servizi in questione.