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La Commissione motiva il ricorso all'articolo 169 di fronte al Consiglio ed al Parlamento

La Commissione europea ha inoltrato al Consiglio ed al Parlamento europeo una comunicazione che propone di applicare l'articolo 169 nell'ambito del prossimo programma quadro e motiva il ricorso a questo nuovo strumento. La possibilità di ricorrere all'articolo 169 si è presen...

La Commissione europea ha inoltrato al Consiglio ed al Parlamento europeo una comunicazione che propone di applicare l'articolo 169 nell'ambito del prossimo programma quadro e motiva il ricorso a questo nuovo strumento. La possibilità di ricorrere all'articolo 169 si è presentata allorché il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a "mettere a punto gli opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi scelti liberamente". L'articolo 169 contempla la possibilità, per la Comunità, di prevedere, nell'attuazione del programma quadro, "la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da Stati membri". L'idea di base è di garantire un sostegno agile ed aperto ad iniziative che effettivamente contribuiscano ad un migliore coordinamento delle attività di ricerca svolte in vari ambiti in Europa. La Commissione crede che in settori specifici sia particolarmente necessaria un'ampia e coordinata mobilitazione di tutti gli sforzi nazionali e comunitari, che dovrebbe quindi essere incoraggiata mediante l'intervento finanziario della Comunità. Si ritiene inoltre che il ricorso all'articolo 169 consentirà di raggiungere risultati non ottenibili tramite gli altri due strumenti, stanti l'entità e la diversità delle risorse da mobilitare e gli effetti strutturali di una combinazione delle attività nazionali. La realizzazione congiunta dei programmi di ricerca verrebbe garantita da un programma di lavoro comune. Tale realizzazione congiunta dei programmi dovrebbe avere altresì un deciso effetto strutturante sullo svolgimento delle attività di ricerca interessate, poiché tali condizioni consentirebbero di conseguire risultati che non sarebbero ottenibili da programmi realizzati separatamente. In merito agli ambiti coperti dall'articolo 169, la comunicazione afferma che "i temi dovranno necessariamente essere di rilievo tale da suscitare iniziative su larga scala in più Stati membri". Dovranno partecipare ad ogni progetto come minimo tre paesi diversi (Stati membri o associati), di cui almeno due siano Stati membri. La comunicazione esplicita che la partecipazione della Comunità ai progetti costituisce la condizione per l'assegnazione di finanziamenti comunitari ai partner. La Comunità verrebbe implicata nella definizione e nel monitoraggio della realizzazione dei programmi, ma non nella gestione quotidiana delle attività. I termini di concessione dei finanziamenti comunitari sono ancora da determinare, anche se il documento delinea tre strategie: - una percentuale determinata e fissa in ogni caso del bilancio totale assegnato ai programmi realizzati congiuntamente; - un contributo, espresso in cifre assolute, determinato tenendo conto dell'importo assegnato all'area interessata del programma quadro e della parte di questa area coperta dall'azione prevista; - un importo destinato a coprire i costi direttamente collegati alla realizzazione congiunta dei programmi e calcolato sulla base di tali costi. I temi che si prestano all'applicazione dell'articolo 169 sono quelli collegati a esigenze che, per la loro intrinseca natura, richiedono una risposta coordinata, come i test clinici dei vaccini e dei medicinali; gli ambiti oggetto da lungo tempo di programmi strutturati, quali il cambiamento globale; quelli espressione di argomenti di ricerca emergenti; i settori tecnologico-industriali attualmente al centro di una forte spinta integrativa a livello europeo come l'aeronautica, nonché le aree collegate ad esigenze delle politiche comunitarie, quali ad esempio la gestione delle acque nel caso della politica dell'ambiente. La comunicazione sostiene che spetterà alla comunità dei ricercatori negli Stati membri decidere in quale misura fare ricorso a queste due possibilità, e per quali temi nell'ambito del programma quadro.