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6PQ: la Commissione semplifica le norme sulla responsabilità

In risposta ai commenti dei ricercatori e di altre istituzioni dell'UE, la Commissione europea potrebbe introdurre procedure semplificate in materia di responsabilità e di gestione delle azioni di ricerca comunitarie del sesto programma quadro (6PQ). In una nota d'intervento,...

In risposta ai commenti dei ricercatori e di altre istituzioni dell'UE, la Commissione europea potrebbe introdurre procedure semplificate in materia di responsabilità e di gestione delle azioni di ricerca comunitarie del sesto programma quadro (6PQ). In una nota d'intervento, la Commissione afferma che le attuali procedure di attuazione delle azioni di ricerca comunitarie nell'ambito del quinto programma quadro per la ricerca (5PQ) hanno sollevato critiche, nonostante la loro completezza. La nota si riferisce in particolare alla richiesta di eseguire una valutazione finanziaria ex ante sui partecipanti, i quali, se non superano tale controllo, devono fornire garanzie bancarie o eseguire i compiti assegnati senza pagamento anticipato. Inoltre, il documento segnala la mancanza di flessibilità evidenziata dall'attuale contratto modello. Per esempio, qualsiasi cambiamento significativo nella distribuzione del bilancio richiede il consenso preventivo della Commissione, anche quando rientra nei limiti del contributo finanziario comunitario. Il documento dichiara che la Commissione desidera semplificare le procedure nell'ambito del sesto programma quadro per la ricerca (6PQ). Viene proposta una "svolta radicale" rispetto al modello gestionale vigente, che imponga "contratti e regole più flessibili, nonché una considerevole riduzione della burocrazia in campo amministrativo". Le misure previste comprendono l'abolizione dei controlli finanziari preventivi e della richiesta di garanzie bancarie da parte della Commissione. Inoltre, il contributo finanziario della Comunità sarà concesso all'intero consorzio e i partecipanti potranno deciderne l'uso più appropriato per raggiungere gli obiettivi del progetto a cui stanno lavorando. Il consorzio riceverà un pagamento anticipato annuo pari all'85 percento del bilancio necessario, mentre il restante 15 percento sarà erogato alla fine di ogni esercizio previa approvazione dei documenti in merito all'attuazione delle attività. Secondo il programma quadro attuale, invece, la Commissione trattiene il 15 percento dell'intero contributo fino alla fine del progetto. Inoltre saranno introdotte procedure semplificate per affrontare cambiamenti d'importanza secondaria, che riguardano gli adattamenti del piano di lavoro o la composizione del consorzio. Allo scopo di aumentare l'autonomia dei contraenti, è stato introdotto il principio della "responsabilità congiunta e individuale illimitata": secondo tale disposizione contrattuale, i partner di un consorzio si assumono in solido i rischi correlati al lavoro di gruppo. Il documento sostiene che questo principio consentirà la costituzione di forti partenariati tra i ricercatori e tale collaborazione, a sua volta, "contribuirà alla stabilità e alla positiva attuazione del progetto di ricerca, nell'interesse delle parti coinvolte e del rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca". Questo principio sarà applicato limitatamente al contributo comunitario e, pertanto, non supererà mai il valore dei finanziamenti erogati dalla Comunità. I partecipanti potranno decidere se ripartire la responsabilità tra gli individui e stipulare un'assicurazione in merito. Nei casi in cui sia costretta ad applicare il principio della "responsabilità congiunta e individuale", la Commissione europea consentirà al consorzio di proporre una soluzione idonea al risarcimento dei danni, per esempio portando a termine il lavoro non eseguito e assumendosi compiti supplementari per il valore del finanziamento comunitario in gioco. La Comunità può appellarsi alla "responsabilità congiunta e individuale" dei partecipanti solo qualora il consorzio non proponga una soluzione soddisfacente, o rifiuti di intraprendere azioni adeguate. In tal caso verrà richiesto un rimborso e, in situazioni estreme, la Commissione potrà rescindere il contratto. Il principio della "responsabilità congiunta e individuale" non si applica ai beneficiari del sistema di borse di studio, né alle PMI che partecipano alle azioni specifiche di "ricerca collettiva e cooperativa".

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