La Commissione affronta il tema della giurisdizione relativa al brevetto comunitario
Un documento di lavoro adottato il 30 agosto dalla Commissione europea intende chiarire le disposizioni giurisdizionali in materia di brevetto comunitario. Sebbene finora, l'adozione del brevetto comunitario sia stata principalmente ostacolata da divergenze sulle lingue da utilizzare, sul ruolo degli uffici nazionali dei brevetti e sulla giurisdizione, il documento di lavoro della Commissione affronta unicamente quest'ultima questione. Una delle proposte più importanti del documento è che, fino a quando il carico di lavoro relativo ai ricorsi in materia di brevetti fra le parti private rimarrà contenuto, il sistema per la trattazione di tali controversie dovrà essere centralizzato. "Un organo giudiziario centrale, specializzato in questioni relative ai brevetti, può garantire meglio l'unità del diritto e la coerenza giurisprudenziale riguardo al brevetto comunitario, che è un titolo unitario", enuncia il documento. Gli strumenti per costituire una struttura capace di affrontare tali questioni comprendono l'applicazione dell'articolo 225a del trattato CE (Nizza), che autorizza l'istituzione di camere giurisdizionali di primo grado, responsabili di esaminare i ricorsi e associate al Tribunale di primo grado. La competenza del tribunale riguarda i casi relativi alle violazioni ed alla validità dei brevetti. Il tribunale dovrà essere ordinariamente composto da due membri giuristi e da un tecnico. I componenti tecnici saranno specializzati in fisica, chimica o meccanica e consentiranno al tribunale una rapida comprensione degli aspetti tecnici delle cause. Si prevede che il tribunale esamini approssimativamente dalle 120 alle 150 cause all'anno. Se da un lato le tecnologie moderne andrebbero utilizzate per garantire una comunicazione efficace tra le parti negli Stati membri, dall'altro vi sarà una fase in cui si renderà necessaria la costituzione di camere regionali in tali paesi. Ciò dipenderà in larga misura dal numero di cause, nonché dal fatto che il tribunale centrale si sia sufficientemente stabilito.