Direttiva in materia di autorizzazioni e licenze nel settore dei servizi di telecomunicazione
Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno recentemente adottato la Direttiva relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione. Questa Direttiva è uno degli strumenti principali della disciplina di liberalizzazione europea nel settore delle telecomunicazioni. La disciplina da attuare riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni generali per la prestazione di servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità, nonché la creazione di reti di telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi. La procedura assicura che le autorizzazioni, e le condizioni allegate a queste ultime, siano non discriminatorie, proporzionali e trasparenti. La Direttiva stabilisce le condizioni relative alle autorizzazioni. Inoltre, i gestori devono essere in grado di fornire servizi di telecomunicazione in base a tali autorizzazioni generali o senza autorizzazione. Le licenze individuali sono rese necessarie soltanto nel caso in cui il titolare abbia accesso a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, quali ad esempio frequenze radio o numerazioni oppure accesso a terreni. Onde facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazione tra gli Stati membri, la Direttiva invita gli Stati stessi ad armonizzare, ove possibile, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze. Inoltre, mette in atto una procedura di "sportello unico", che consentirà a qualsiasi impresa che intenda fornire servizi di telecomunicazione nella Comunità di presentare le domande necessarie in un unico luogo. Nell'attuazione della Direttiva, la Commissione sarà assistita dal "Comitato delle licenze", composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il Comitato formula il proprio parere sulle misure da adottare e incoraggia anche lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Nel caso in cui gli Stati membri segnalino alla Commissione difficoltà incontrate in paesi terzi, quest'ultima può anche negoziare con tali paesi per ottenere, al loro interno, diritti comparabili per le organizzazioni comunitarie. La Direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino apposite leggi e regolamenti per conformarsi alle disposizioni in essa contenute entro la fine del 1997. Le autorizzazioni esistenti al momento di entrata in vigore della Direttiva si devono conformare alle disposizioni di quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1999. In alcuni casi, e per un periodo limitato, gli Stati membri possono ottenere un differimento di tale data.