Programma comunitario (CEE) a favore della riconversione di zone siderurgiche (RESIDER), 1988-1991
Il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1787/84 del 19 giugno 1984 (Gazzetta ufficiale n. L 169 del 28.6.1984) riguardante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) prevede la partecipazione del Fondo a programmi comunitari intesi a contribuire alla risoluzione dei gravi problemi concernenti la situazione socioeconomica di una o più regioni e a garantire una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie
Il programma si applica principalmente alle zone siderurgiche coperte da un programma di aiuto nazionale o regionale. Tra il gennaio 1986 e la fine del 1989, dette zone devono aver subito un grave calo occupazionale a seguito della ristrutturazione della siderurgia effettuata nell'ambito degli obiettivi generali "acciaio" della Comunità.
Il programma contiene inoltre misure analoghe a quelle già adottate in passato per talune zone e contribuisce al progresso verso gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi comunitari nel settore dell'acciaio.
Realizzare una serie di azioni coerenti e pluriennali volte a migliorare le infrastrutture e l'ambiente fisico e sociale delle zone vittime della disoccupazione dovuta al declino della produzione di acciaio nonché a favorirvi l'insediamento di nuove attività creatrici di occupazione, lo sviluppo delle piccole e medie imprese ed il processo innovativo.
Per questa sezione non è disponibile alcuna informazione.
Il programma è oggetto di cofinanziamento tra gli Stati membri interessati e la Comunità. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti di uno Stato membro è inviato alla Commissione. L'aiuto può essere erogato, interamente o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di abbuono di interessi su prestiti. Non è ammesso il cumulo degli aiuti concessi nel quadro del presente programma con quelli concessi a norma di altre disposizioni per lo stesso progetto.
Il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che può partecipare a talune operazioni del programma, non può oltrepassare il 55% dell'insieme di spese pubbliche prese in considerazione. I contributi del FESR possono essere concessi ad autorità pubbliche, enti locali, autorità regionali, organismi vari, imprese, cooperative o privati.
Il programma si applica principalmente alle zone siderurgiche coperte da un programma di aiuto nazionale o regionale. Tra il gennaio 1986 e la fine del 1989, dette zone devono aver subito un grave calo occupazionale a seguito della ristrutturazione della siderurgia effettuata nell'ambito degli obiettivi generali "acciaio" della Comunità.
Il programma contiene inoltre misure analoghe a quelle già adottate in passato per talune zone e contribuisce al progresso verso gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi comunitari nel settore dell'acciaio.
Realizzare una serie di azioni coerenti e pluriennali volte a migliorare le infrastrutture e l'ambiente fisico e sociale delle zone vittime della disoccupazione dovuta al declino della produzione di acciaio nonché a favorirvi l'insediamento di nuove attività creatrici di occupazione, lo sviluppo delle piccole e medie imprese ed il processo innovativo.
Per questa sezione non è disponibile alcuna informazione.
Il programma è oggetto di cofinanziamento tra gli Stati membri interessati e la Comunità. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti di uno Stato membro è inviato alla Commissione. L'aiuto può essere erogato, interamente o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di abbuono di interessi su prestiti. Non è ammesso il cumulo degli aiuti concessi nel quadro del presente programma con quelli concessi a norma di altre disposizioni per lo stesso progetto.
Il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che può partecipare a talune operazioni del programma, non può oltrepassare il 55% dell'insieme di spese pubbliche prese in considerazione. I contributi del FESR possono essere concessi ad autorità pubbliche, enti locali, autorità regionali, organismi vari, imprese, cooperative o privati.