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Disposizioni per la prevenzione della trasmissione delle ESB

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno di recente pubblicato una proposta di regolamento recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) (1999/C 45/02). Dal 1990 Comunità europea ha adottat...

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno di recente pubblicato una proposta di regolamento recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) (1999/C 45/02). Dal 1990 Comunità europea ha adottato una serie di misure al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali dal rischio dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB). Tali misure si sono basate sulle disposizioni di salvaguardia previste dalle direttive del Consiglio in materia di controllo veterinario. In risposta alle prove sempre più numerose che dimostrano che l'agente delle ESB è identico a quello della malattia di CreutzfeldtJakob, la Commissione ha basato questa sua ultima proposta sui pareri scientifici del comitato scientifico direttivo delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica. Tali pareri comprendono indicazioni in merito a misure volte a ridurre il potenziale rischio per l'uomo e per gli animali derivante dall'esposizione a prodotti infetti di origine animale. La proposta richiede la definizione di una procedura volta a determinare la qualifica sanitaria delle ESB dei paesi o regioni interessati. A tal fine verranno prese in considerazione le informazioni fornite alla Commissione in merito all'incidenza, alla propagazione e al rischio di esposizione per l'uomo in ciascuna zona. Gli Stati membri devono inoltre attuare una programma annuale di sorveglianza della ESB e della scrapie. I risultati di tali programmi di sorveglianza nazionali e ogni eventuale insorgenza di altre forme di EST devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri. La proposta contiene inoltre disposizioni in merito all'alimentazione e alla macellazione degli animali onde prevenire la trasmissione della malattia e propone la strada da seguire per migliorare la ricerca sulle EST onde minimizzare il rischio futuro per l'uomo. Questa azione comporta l'istituzione di laboratori nazionali e comunitari di riferimento, per il prelievo di campioni e le analisi di laboratorio, con l'intento di promuovere la produzione di risultati uniformi e standardizzati. Gli Stati membri devono altresì provvedere ad elaborare programmi di formazione per il personale delle autorità competenti e dei laboratori diagnostici, per i veterinari, gli agricoltori e gli altri operatori che si occupano del trasporto, dell'immissione sul mercato e della macellazione degli animali d'allevamento, nonché per i selezionatori, gli allevatori ed altri addetti, al fine di migliorare l'efficacia del sistema di sorveglianza proposto. Per controllare ed eradicare le EST, la proposta della Commissione stabilisce che, qualora l'autorità competente dichiara di non poter escludere la possibilità di un'infezione da EST, l'animale di cui si sospetta l'infezione deve essere abbattuto e i suoi tessuti inviati a un laboratorio ufficialmente riconosciuto affinché siano effettuate le analisi del caso. La proposta definisce un protocollo per il prelievo di campioni e l'analisi dei tessuti di cui si sospetta l'infezione da EST. In mancanza di tale protocollo, la Commissione raccomanda ai ricercatori di applicare i protocolli del Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini pubblicato nel maggio 1998 dall'Ufficio internazionale delle epizoozie. Il personale dei laboratori nazionali di riferimento deve essere composto di esperti e deve disporre delle attrezzature necessarie per rilevare la prima insorgenza della malattia, nonché il tipo e il ceppo della EST. Questi laboratori saranno inoltre responsabili della conferma dei risultati provenienti dai laboratori diagnostici regionali. Essi dovranno altresì verificare i metodi diagnostici utilizzati nei laboratori regionali e coordinare le norme e i metodi diagnostici nell'ambito degli Stati membri. Laboratori nazionali di riferimento: possono fornire reagenti diagnostici ai laboratori ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri; dovranno controllare la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati negli Stati membri; dovranno organizzare regolarmente prove comparative; dovranno conservare campioni isolati di tessuti contenenti gli agenti della malattia, provenienti dai casi confermati negli Stati membri; collaboreranno con il laboratorio comunitario di riferimento. In occasione delle prove annuali verrà studiata l'istopatologia dei tessuti cerebrali, nonché condotti test immunocitochimici e immunodiagnostici, al fine di rilevare le fibrille associate alla scrapie. Qualora l'EST insorga in animali delle specie ovina e caprina, le prove serviranno a individuare il ceppo dell'agente. Secondo le disposizioni della proposta, tutti e tre i test devono essere effettuati al primo insorgere della malattia. Il regolamento entrerà in vigore dal 1 luglio 2000.

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